C’è tempo fino al 31 dicembre 2019 per usufruire delle agevolazioni. Vi spieghiamo in questo articolo tutti i dettagli!
È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, il D.L. 34/2019, il c.d. Decreto Crescita, di cui offriamo una panoramica delle principali novità di interesse.
Per gli investimenti, effettuati da imprese ed esercenti arti e professioni, in beni materiali strumentali nuovi, con l’esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%: gli investimenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione, in questo caso, che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto li pagamento in misura almeno pari la 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione non si applica per la parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro.
Per espressa previsione normativa, la maggiorazione non produce effetti ai fini degli Isa.
È reintrodotto il cosiddetto“maxi ammortamento” ossia la possibilità, a favore delle imprese o dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento/canoni di leasing.
Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.
È confermata l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1, commi 93 e 97, Finanziaria 2016 e pertanto il “maxi ammortamento” non spetta per gli investimenti in:
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